argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 28 novembre 2024, causa C-622/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che – in caso di risoluzione unilaterale, da parte del committente, di un contratto d’opera avente a oggetto una prestazione di servizi soggetta a Iva, che il prestatore aveva già iniziato a fornire ed era disposto a completare – il committente è tenuto al pagamento dell’Iva sull’importo contrattualmente dovuto a seguito della risoluzione, il quale deve essere considerato alla stregua di corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE.
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