argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Risposta a istanza di interpello del 6 novembre 2024, n. 218, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi relativi a “polizze vita collettive”, versati dal datore di lavoro, possono essere detratti dal lavoratore dipendente ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. f), t.u.i.r, solo se sono stati assoggettati a tassazione, ossia se i premi assicurativi hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, co. 1, t.u.i.r. Diversamente, se i premi non non hanno concorso alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, co. 3, t.u.i.r. (ai sensi del quale l’importo dei premi non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli eventuali beni e servizi in natura concessi ai dipendenti, non supera l’importo complessivo di Euro 258,23 nel periodo d’imposta), tali premi non possono essere detratti.
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