argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Circolare del 7 novembre 2024, n. 21/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione agli istituti dell’autotutela obbligatoria e dell’autotutela facoltativa, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. n. 212/2000. Con riferimento all’autotutela obbligatoria, l’Ufficio ha precisato che: (i) l’illegittimità dell’atto (che determina l’obbligo di annullamento dello stesso da parte dell'Ufficio) deve essere “manifesta”, ossia che “non presupponga la soluzione di questioni interpretative obiettivamente incerte, come, ad esempio, per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali, dovendosi tali vizi manifestare, in ogni caso, in errori rilevabili ictu oculi”; (ii) “ai fini del rispetto del computo del termine di un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione (decorso il quale non sussiste più l'obbligo dell'Ufficio di annullare l'atto in autotutela), rileva la data di presentazione dell’istanza di autotutela da parte del contribuente. Pertanto, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere anche oltre l’anno dalla definitività dell’atto di imposizione purché l’istanza di autotutela sia stata presentata prima di tale termine”. Con riguardo all’autotutela facoltativa, invece, l’Agenzia ha precisato che: (i) gli Uffici non sono tenuti a fornire risposte alle istanze che vertono su questioni già trattate in sede di contraddittorio, ovvero in caso di procedimenti che già comportano una partecipazione preventiva del contribuente (per es., nelle procedure DO.C.FA.); (ii) così come previsto in tema di autotutela obbligatoria, l’istanza non può essere presentata quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione della pretesa, anche agevolata (ad es., in caso di accertamento con adesione o conciliazione). Infine, l’Ufficio ha chiarito a che: (i) l’istanza di autotutela va presentata Direzione Provinciale del domicilio fiscale del contribuente (e, dunque, non alle Direzioni Centrali); tuttavia, potrà essere chiesto il parere della Direzione Regionale per le istanze che vertono su questioni complesse o superiori a un certo valore individuato dalle singole Direzioni Regionali; (ii) il dies a quo del termine di 90 giorni – decorso cui, in caso di autotutela obbligatoria, il contribuente può impugnare l’eventuale rifiuto tacito – deve essere individuato nel giorno in cui l’istanza è pervenuta all’Ufficio competente; (iii) il potere dell’Ufficio di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato deve considerarsi applicabile non solo alle ipotesi di autotutela facoltativa (come espressamente previsto dalla Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 219/2023, introduttivo degli artt. 10-quater e 10-quinquies), ma anche alle ipotesi di autotutela obbligatoria; (iv) finché non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento, e sempreché non si sia formato un giudicato sostanziale favorevole all’Agenzia sul rapporto tributario controverso, l’Ufficio – sia in caso di accertamento di tributi periodici, sia in caso di accertamento di tributi diversi da quelli periodici – può sempre procedere alla correzione dei vizi formali e procedurali mediante l’adozione di un nuovo atto, previo annullamento di quello precedente, ovvero esercitare nuovamente la propria potestà impositiva al ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 41-bis (in tema di accertamento parziale) e 43, co. 3 (in tema di accertamento integrativo), del D.Lgs. n. 600/1973, nonché dall’art. 10-bis della L. n. 212/2000 (in tema di abuso del diritto).
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