Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

20/10/2024 - Liquidazione controllata che riguarda un unico creditore

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Corte di Appello di Torino ha precisato che la presenza di un solo creditore non è da considerarsi ostativa all’ammissibilità dell’apertura della procedura di liquidazione controllata. Il fatto che la procedura riguardi un solo debito, infatti, è irrilevante giacché «nessuna norma impone la pluralità (soggettiva) dei debiti quale condizione per l’accesso alla liquidazione controllata». Il Collegio dubita, inoltre, che quella che sarebbe una causa di inammissibilità del ricorso ex art. 268 c.c.i.i. possa essere introdotta ‒ stante il silenzio legislativo ‒ in via interpretativa. Invero, ciò che conta è «il requisito oggettivo del sovraindebitamento inteso ex art. 2, lett. c), c.c.i.i., come incapacità strutturale, non provvisoria, del debitore (che versi in stato di crisi o d’insolvenza) di far fronte alle proprie obbligazioni, ancorché si tratti (anzi, a maggior ragione se si tratta) di un unico debito».

La sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 agosto 2024 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/31893.pdf