Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

15/10/2024 - Finanziamento dei soci: responsabilità dell’amministratore in caso di ripetizione del rimborso in violazione della regola della postergazione

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Corte di Appello di Firenze ha statuito che – poiché la postergazione è condizione di inesigibilità legale e fatto impeditivo del diritto alla restituzione – il rimborso di un finanziamento del socio «non è di per sé illecito, ma lo diventa, in quanto indebito se ha ad oggetto finanziamenti postergati»: è così tenuto a rifiutarlo non solo il liquidatore, in attuazione della par condicio creditorum, ma anche l’amministratore della società in attività. Conclusione che non muta anche considerando che «dette erogazioni avrebbero avuto natura e funzione di finanziamenti c.d. ponte, ossia destinati ad anticipare alla società finanziamenti che sarebbero poi stati concessi dalla banca».

Inoltre, in virtù della regola generale secondo la quale «il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente» di cui all’art. 1185, 2° co., c.c., l’ordinaria azione di ripetizione in relazione ai rimborsi di finanziamenti effettuati in violazione dell’art. 2467 c.c. è da ritenersi esclusa: «il rimborso in simili casi costituisce […] il pagamento di un debito esistente ma solo temporaneamente inesigibile e quindi di per sé irripetibile, salvo diverse previsioni di legge».

La sentenza della Corte di Appello di Firenze del 15 ottobre 2024 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32138.pdf