<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

23/10/2024 - Chiarimenti in relazione alla qualificazione, ai fini delle imposte dirette, dei carried interest in presenza di clausole di leavership

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con risposta a istanza di interpello del 23 ottobre 2024, n. 209, l’Agenzia delle Entrate – dopo aver ribadito che i carried interest percepiti da dipendenti e amministratori di società sono qualificabili come redditi di natura finanziaria ai sensi dell’art. 60 del D.L. n. 50/2017 (e non come redditi di lavoro dipendente) anche in assenza di uno dei requisiti previsti dalla norma, purché sussistano degli elementi che provino un “allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell'investimento e di rischio di perdita del capitale investito” – ha chiarito che, sebbene la previsione nel contratto di clausole di leavership (ossia che condizionano la distribuzione dei proventi all’esistenza del rapporto di lavoro) possa costituire in astratto un elemento suscettibile di attrarre i redditi derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi sottoscritti da dipendenti e amministratori di società nella categoria dei redditi di lavoro, la presenza di ulteriori elementi quali “l’importo dell’investimento, l’adeguata remunerazione spettante al manager per la propria attività lavorativa, l’esposizione ad un reale rischio di perdita del capitale investito (inclusa la previsione di un meccanismo fortemente penalizzante nel caso di rendimento inferiore a determinate soglie per i soci ordinari), l’assenza di clausole esplicite che ricolleghino l’extra rendimento allo svolgimento dell’attività lavorativa per un determinato periodo di tempo”, rappresenta un fattore determinante ai fini della qualificazione dei redditi in esame come redditi di natura finanziaria.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6458344/Risposta+n.+209_2024.pdf/79a96df5-18f4-bbe1-8dea-cd4e6693dbbc