argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con ordinanza del 23 ottobre 2024, n. 27460, la Corte di Cassazione – confermando l’orientamento espresso nella recente pronuncia Cass., sez. trib., 22 aprile 2024, n. 10815 – ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di reddito di impresa, il componente negativo costituito dall'onere sopportato dalla società di capitali e relativo alla cosiddetta "differenza da recesso", corrisposta al socio in occasione del recesso, deve qualificarsi come una remunerazione, un'anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, che pertanto rientra nella previsione di indeducibilità di cui all'art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir, come desumibile dall'espresso richiamo che tale norma opera all'art. 44 del Tuir, e confermato dall'art. 47, comma 7, del Tuir, ai sensi del quale le somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate; diverse risultando le valutazioni da operarsi con riferimento alle società di persone, in cui la differenza da recesso ha invece natura di reddito di partecipazione”.
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