argomento: Normativa - DIRITTO TRIBUTARIO
In data 8 ottobre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 236, la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha convertito con modifiche in legge il D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus). Tra le novità più rilevanti, si segnalano: (i) con riferimento agli adempimenti necessari per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale (“ZES”) per il Mezzogiorno, l’introduzione dell’obbligo, per gli operatori economici interessati, di presentare una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti “agevolati” (art. 1); (ii) in relazione al c.d. regime dei neo-residenti ex art. 24-bis del t.u.i.r., l’aumento dell’imposta sostitutiva a Euro 200.000 (art. 2); (iii) l’introduzione, per l’anno 2024, di un’indennità, di importo pari a Euro 100, per i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti normativamente previsti, che i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, dovranno riconoscere unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore (art. 2-bis); (iv) l’introduzione di alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale e, in particolare, la previsione di uno “speciale” regime di ravvedimento, riservato ai contribuenti che hanno applicato gli ISA nei periodi di imposta 2018-2022 (artt. 2-ter e ss.); l’introduzione di una imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti in Svizzera che risiedono nei Comuni di frontiera recentemente riconosciuti (art. 6); (v) la previsione dell’irrilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto, a decorrere dal 1 gennaio 2025 (art. 7-quinquies); (vi) con riferimento all’Iva, la conferma del regime di esclusione per le operazioni nei confronti di soci di associazioni o società sportive dilettantistiche, nonché la previsione che, con riferimento all’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica con finalità terapeutiche, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di tale regime, ma “Non si fa luogo a rimborsi d’imposta” (art. 7-sexies).
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