argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposta a istanza d’interpello del 12 ottobre 2024, n. 200, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la natura abusiva di un’operazione strutturata come segue: (i) conferimento delle partecipazioni (non di controllo) detenute da Tizio nelle società GAMMA e DELTA in favore della newco BETA, interamente partecipata dallo stesso Tizio, applicando il regime di “neutralità fiscale indotta” ex art. 177, co. 2-bis, del t.u.i.r.; (ii) conferimento della partecipazione totalitaria detenuta da Tizio in BETA in favore di una società (di seguito, “ALFA”), il cui capitale è detenuto per oltre il 51% da Tizio e per oltre il 48% da Caia, applicando il regime di “neutralità fiscale indotta” ex art. 177, co. 2, del t.u.i.r.; (iii) fusione per incorporazione di BETA in ALFA, con applicazione del regime di neutralità fiscale ex art. 172 del t.u.i.r. A parere dell’Ufficio, tale operazione è finalizzata unicamente a consentire a Tizio di trasferire le partecipazioni “dirette” in GAMMA e DELTA in favore di ALFA, senza ricorrere al più lineare conferimento diretto delle citate partecipazioni. Ciò ha generato un vantaggio fiscale indebito in capo a Tizio, rinvenibile nel risparmio derivante dalla combinata fruizione dei regimi “di realizzo controllato” ex art. 177 cit. e del regime di neutralità fiscale ex art. 172 del t.u.i.r., in luogo dell’applicazione della regola generale per cui, ai sensi dell’art. 9 del t.u.i.r., il conferimento effettuato da persone fisiche non in regime d’impresa è un’operazione realizzativa.
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