argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposta a istanza d’interpello del 9 ottobre 2024, n. 195, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che integra i presupposti di una fattispecie di abuso del diritto ex art. 10-bis, L. n. 212/2000, l’operazione finalizzata a consentire a taluni soci di fuoriuscire dalla compagine societaria di una società (di seguito, “ALFA”) – in virtù di un accordo di acquisto che prevede la cessione indiretta di un ramo d’azienda di ALFA in favore di una società terza (di seguito, “BETA”) e l’ingresso nella compagine sociale di quest’ultima di alcuni soci della prima – mediante l’acquisto di azioni proprie da parte della stessa ALFA, realizzato attingendo alle provviste derivanti dalla predetta cessione indiretta, previa rivalutazione delle partecipazioni da parte dei soci ex art. 5 della L. n. 448/2001. L’Ufficio ha preliminarmente ricordato che, in caso di recesso “tipico” (ossia realizzato mediante il deposito delle azioni presso la sede sociale e il successivo rimborso delle stesse), la somma percepita dal socio costituisce reddito di capitale ex art. 47, co. 7, del t.u.i.r., per la cui determinazione è irrilevante l’eventuale rivalutazione delle quote ex art. 5 cit.; in caso di recesso “atipico” (ossia realizzato mediante la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni), invece, si genera in capo al socio un reddito diverso ex art. 67, co. 1, lett. c) o c-bis), del t.u.i.r., per la cui quantificazione occorre tener conto dell’eventuale rivalutazione delle quote. Posto che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 47, co. 7, cit. tutte le operazioni con cui la società attinge alle proprie riserve per consentire il realizzo, da parte del socio, dell’iniziale investimento derivante dall’acquisto delle partecipazioni, secondo l’Agenzia le operazioni in esame sono finalizzate unicamente a generare un vantaggio fiscale indebito in capo ai soci recedenti, in quanto consentono a questi ultimi di ottenere, mediante il disinvestimento delle proprie quote nella società, utili derivanti dall’assegnazione di riserve disponibili della società, “trasformando così un reddito fisiologicamente di capitale in reddito diverso” e “minimizzando il relativo carico fiscale tramite lo sfruttamento delle disposizioni in materia di rideterminazione di cui al citato articolo 5”. A parere dell’Agenzia, tali operazioni violerebbero la ratio della norma che consente la rivalutazione del valore delle partecipazioni sociali, che consiste nell’incentivare la loro circolazione. L’Ufficio ha altresì riscontrato la sussistenza, nel caso di specie, di tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 10-bis cit. e, in particolare, che: (i) le operazioni sono prive di sostanza economica, in quanto “inidonee a produrre effetti significativi diversi da detto vantaggio fiscale”; (ii) il vantaggio fiscale è essenziale, atteso che la scelta di rivalutare le partecipazioni e cederle alla società “non risulta diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello rappresentato dal risparmio fiscale in capo ai soci”; (iii) non sono rinvenibili valide ragioni extrafiscali non marginali diverse dall’aspettativa del risparmio fiscale dei soci.
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