argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
Il Tribunale di Catanzaro ha ribadito che è da ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative e inderogabili ed avente oggetto illecito il patto parasociale con cui viene preventivamente previsto l’impegno a non eccepire e/o sollevare obiezioni all’operato della società. Ciò in quanto, conformandosi alle statuizioni della Cassazione (Cass. civ., 27 luglio 1994, n. 7030), «il contenuto della pattuizione realizza un conflitto d’interessi tra la società ed i soci fattisi portatori dell’interesse del terzo ed integra una condotta contraria alle finalità inderogabilmente imposte dal modello legale di società». I soci non possono, infatti, «non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l’interesse della società, a nulla rilevando che il patto in questione riguardi tutti i soci della società, né che la compagine sociale sia limitata a due soci aventi tra loro convergenti interessi».
La sentenza del Tribunale di Catanzaro del 28 maggio 2024 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: