Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

01/07/2024 - Invalidità della delibera assunta con il solo voto favorevole di soggetto estraneo alla compagine sociale che non abbia adempiuto alle formalità ex art. 2470 c.c.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Catanzaro ha affermato che è da ritenersi invalida la delibera assunta con il solo voto favorevole determinante dell’erede che non abbia adempiuto alle formalità ex art. 2470 c.c., giacché soggetto estraneo alla compagine sociale e non legittimato ad esercitare i diritti sociali.

Come rammentato dal Tribunale, stante il disposto della predetta norma, «solo dal momento dell’iscrizione dell’atto» presso il registro delle imprese «il trasferimento sarà efficace nei confronti dei terzi e della società», la quale «è soggetto terzo ed estraneo al trasferimento, e l’acquirente e/o erede sarà legittimato ad esercitare i diritti sociali».

Ragion per cui – prosegue il Tribunale ‒ se «il deposito (e la successiva iscrizione) dell’atto nel registro delle imprese segnano l’efficacia dell’atto di trasferimento della partecipazione sociale nei confronti della società, per converso, un atto non depositato (o non iscritto) nel registro delle imprese non ha, nei confronti dell’ente, alcuna efficacia». A tale conclusione si addiviene in forza dello stesso art. 2470 c.c., «il quale, essendo volto ad effetti di certezza nella individuazione dei soci di s.r.l. rispetto ai rapporti endo-societari, esclude evidentemente – a differenza di quanto previsto in via generale dall’art. 2193 c.c. – anche l’eventuale rilevanza della prova della conoscenza in capo agli organi sociali del trasferimento non iscritto».

La sentenza del Tribunale di Catanzaro dell’11 giugno 2024 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/31601.pdf