argomento: Cndcec - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito che, stando alle disposizioni contenute nell’art. 13, 3° co., c.c.i.i., ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi di impresa, «le esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, maturate precedentemente alla presentazione della domanda da parte del professionista all’Ordine di appartenenza e oggetto di valutazione da parte dell’Ordine medesimo, devono essere opportunamente documentate da un professionista che risulti iscritto all’Albo da almeno 5 anni», ribadendo come «le esperienze documentabili debbano essere maturate in occasione dell’espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista che dovrà svolgere il delicato compito di esperto indipendente», con la conseguenza che «non appaiono valutabili, ai detti fini, attività di collaborazione o affiancamento di altri colleghi che sono i soggetti incaricati e, conseguentemente, responsabili dell’operazione di ristrutturazione».
Il Pronto Ordini n. 65/2024 dell’8 luglio 2024 è disponibile sul sito ufficiale www.commercialisti.it, al seguente link:
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