argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
La Corte di Cassazione ha ribadito che «l’estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio», in forza del quale ad essere trasferiti ai soci sono solo «le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione». Sono, invece, escluse, per un orientamento della Suprema Corte, «le mere pretese ancora azionabili in giudizio e i crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso», il cui mancato espletamento da parte del liquidatore permette, dunque, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato cosicché gli ex soci non sarebbero legittimati a farli valere in giudizio (così Cass. n. 23269/2016).
Di contro, stando ad un altro orientamento, «l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso», non determinerebbe anche l’estinzione della pretesa azionata, a meno che il creditore «abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimette il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare» (così Cass. n. 9464/2020).
Di qui, le incertezze sulla «possibilità di configurare la tacita rinuncia di alcuni crediti della società, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese, con conseguente estinzione», all’origine della rimessione della questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (Cass. n. 16477/2024).
L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione del 12 luglio 2024, n. 19199, è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: