Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

02/08/2024 - Nullità della notifica agli eredi dell’ex socio accomandatario e liquidato-re di una s.a.s. cancellata dal registro delle imprese

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Suprema Corte ha affermato che è nulla la notifica dell’avviso di accertamento effettuata nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s. cancellata dal registro delle imprese, giacché «il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, 4° co., del D.Lgs. n. 175 del 2014 […] implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale», con la conseguenza che egli «è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti». Sono, viceversa, privi di legittimazione i soci, poiché «gli effetti previsti dall’art. 2495, 2° co., c.c., sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e validità degli atti del contenzioso».

Pertanto, «il soggetto indefettibilmente intestatario e destinatario della notifica degli atti impositivi, ove questa si collochi entro il segmento temporale del rammentato quinquennio, è e rimane la società».

Ragion per cui, per la Corte, nel caso di specie la notifica «si palesava certamente nulla», «in quanto incongruamente diretta ad una persona fisica – l’erede del liquidatore deceduto – sprovvista d’ogni capacità processuale riferibile all’atto impositivo», non risultando così «idonea ad assolvere al proprio scopo, né a raggiungerlo a posteriori».

La sentenza della Corte di Cassazione del 2 agosto 2024, n. 21905, è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/31827.pdf