argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Se la società emittente fattura si è estinta in seguito a liquidazione ordinaria, i soci non possono esercitare la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione ex art. 26, d.P.R. n. 633/1972 – Con Risoluzione del 19 settembre 2024, n. 47, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di liquidazione ordinaria di una società, non si applicano i principi enunciati per le operazioni straordinarie in relazione agli effetti successori negli adempimenti fiscali e, in particolare, con riguardo alla possibilità di emettere note di variazione ex art. 26, d.P.R. n. 633/1972. Invero, la liquidazione ordinaria “è una procedura volta alla conclusione di tutti i rapporti sociali, in cui il soggetto-società viene liquidato e cessa di operare sul mercato; non vi è, dunque, continuazione dell’impresa, né alcun subentro di altri soggetti (i soci) nell’esercizio delle posizioni soggettive ad essa riferibili”, ivi compresa la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione ex art. 26 cit. Conseguentemente, “qualora la società emittente la fattura si estingua, per effetto della cancellazione dal Registro delle imprese, prima di avere esercitato la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l’Erario alla restituzione della maggiore IVA a debito – essendo ancora fermo allo stadio di una mera aspettativa di diritto – non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme ad essa”.
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