argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposta a istanza di interpello del 18 settembre 2024, n. 185, l’Agenzia delle Entrate – muovendo dal consolidato orientamento della Corte Suprema secondo cui la clausola penale non ha causa propria e distinta da quella del contratto in cui è inserita, ma assume una funzione puramente accessoria rispetto a tale contratto – ha chiarito che, in caso di registrazione di un contratto di locazione contenente una clausola penale, ai fini dell’imposta di registro trova applicazione l’art. 21, co. 2, d.P.R. n. 131/1986, relativo alla disciplina degli atti contenenti più disposizioni che, per loro intrinseca natura, derivano necessariamente le une dalle altre. In virtù di tale norma, le clausole in esame non devono essere assoggettate ad autonoma tassazione ai fini dell’imposta di registro, ma occorre procedere alla registrazione dell’atto applicando l’imposta dovuta per la disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa.
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