argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Circolare del 17 settembre 2024, n. 18, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’istituto del concordato preventivo biennale. In particolare, l’Ufficio ha precisato che: (i) con riferimento al limite massimo di debiti tributari e contributivi del contribuente, il cui superamento preclude l’accesso al regime in esame, il valore previsto dal legislatore (pari a Euro 5.000) riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia; (ii) tra le operazioni straordinarie la cui realizzazione osta all’applicazione dell’istituto rilevano anche le cessioni di ramo d’azienda, mentre tale preclusione non opera in caso di modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale; (iii) la validità del concordato non è inficiata né dall’accertamento di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo, né, per i contribuenti in regime forfetario, dal superamento della soglia di ricavi e compensi normativamente prevista nel corso del 2024; (iv) il termine ultimo per l’adesione al concordato, che scade il 31 ottobre 2024, è tassativo. Con Risoluzione del 19 settembre 2024, n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento della maggiorazione degli acconti e dell’imposta sostitutiva.
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