argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenze dell’11 settembre 2024, nn. 24416 e 24442, la Corte di Cassazione (aderendo all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 7 marzo 2024, C-341-22) ha statuito che l’art. 30, co. 4, L. n. 724/1994 – che esclude il rimborso, la compensazione e la cessione del credito Iva per le società (c.d. “non operative”) che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, realizzano un ammontare complessivo di ricavi e proventi (esclusi quelli straordinari) derivanti da operazioni effettuate “a valle” inferiore alla soglia prevista dalla legge, salvo che esse dimostrino l’oggettiva impossibilità di raggiungere la soglia – deve essere disapplicato, in quanto “nessuna disposizione della direttiva IVA subordina il diritto a detrazione al requisito che l’importo delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia”, salva l’ipotesi in cui la situazione sia riconducibile ad una frode o ad un abuso. In particolare, secondo la Corte Suprema, il diritto di detrazione deve essere riconosciuto se: (i) nel corso del periodo d’imposta controverso, la società ritenuta non operativa ha effettivamente esercitato un’attività economica (indipendentemente dallo scopo o dai risultati); (ii) la società ha impiegato i beni e i servizi acquistati per lo svolgimento di operazioni soggette ad imposta; (iii) le operazioni non si inseriscono in una frode e non integrano un abuso.
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