argomento: Normativa - DIRITTO TRIBUTARIO
In data 3 ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 231, il D.Lgs. n. 139/2024, recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva, in attuazione dell’art. 10 della Legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023). Tra le novità più rilevanti, si segnalano quelle relative all’imposta sulle successioni e donazioni (art. 1 del decreto citato), e, in particolare: (i) l’inclusione dei trasferimenti derivanti da trust tra gli atti soggetti all’imposta ai sensi dell’art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 346/1990; (ii) la previsione secondo cui, per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale; mentre, qualora il disponente non sia residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario; (iii) la precisazione che l’esenzione dall’imposta prevista per i trasferimenti di cui all’art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 (trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e azioni a favore dei discendenti o del coniuge del disponente) spetta non solo per i trasferimenti di partecipazioni con cui è acquisito il controllo ex art. 2359, co. I, n. 1), c.c., ma anche per quelli con cui tale controllo viene integrato; (iv) l’introduzione della facoltà, per il disponente del trust (o, in caso di trust testamentario, per il trustee) di optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione; (v) l’abrogazione dell’istituto del coacervo nell’ambito dell’imposta sulle successioni. Ai sensi dell’art. 9, co. 3, le disposizioni del decreto in esame “hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data”.
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