argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-475/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in relazione ad un caso in cui l’Amministrazione finanziaria aveva negato ad un soggetto passivo la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di un bene che, in seguito, era stato messo a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore, affinché quest’ultimo effettuasse alcuni lavori a beneficio di tale soggetto passivo. Preliminarmente, la Corte europea ha ricordato che, ai sensi dell’art. 168 della direttiva Iva, ai fini della detrazione dell’Iva sugli acquisti è necessario che: (i) l’interessato sia un “soggetto passivo”; (ii) i beni o i servizi invocati a fondamento del diritto siano utilizzati “a valle” dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta, mentre, “a monte”, essi siano forniti da un altro soggetto passivo. Con specifico riferimento a tale seconda condizione, la Corte ha altresì precisato che (secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza unionale) essa è integrata qualora sussista “un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione”. Ciò premesso, la Corte ha concluso che al soggetto passivo non può essere negata la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui la messa a disposizione di quest’ultimo in favore del subappaltatore “non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell'ambito della sua attività economica”.
Il documento è reperibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0475