argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 25 settembre 2024, n. 25607, la Corte di Cassazione ha statuito che – qualora il ricorrente chieda l’annullamento sia dell’atto successivo (nel caso di specie, un atto di pignoramento) sia dell’atto presupposto non notificato (nel caso di specie, un avviso di accertamento), eccependo l’omessa notifica di quest’ultimo – il valore della lite deve essere determinato con riferimento ad ogni singolo atto impugnato e il contributo unificato dovuto dovrà essere calcolato sommando l’importo dei singoli contributi unificati dovuti per ciascun atto impugnato. Invero, a parere della Corte Suprema, “impugnare con un unico ricorso o con separati ed autonomi ricorsi una pluralità di atti impositivi rappresenta una facoltà del contribuente, che non può però tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato”.
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