argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
L’utilizzo in compensazione di crediti Iva “frutto di una creazione estemporanea” integra la fattispecie di indebita compensazione di crediti “non spettanti” quando essi siano stati rilevati come tali attraverso controlli automatizzati. – Con sentenza del 10 luglio 2024, n. 27480, la Corte di Cassazione ha statuito che l’utilizzo in compensazione di crediti Iva “frutto di una creazione estemporanea” non integra la fattispecie di indebita compensazione di crediti “inesistenti” (prevista dall’art 10-quater co. 2, D.Lgs. n. 74/2000), bensì quella (meno grave) di indebita compensazione di crediti “non spettanti” (prevista dall’art. 10-quater, co. 1., D.Lgs. n. 74/2000), quando essi siano stati rilevati come tali attraverso controlli automatizzati. Invero, posto che la nozione penalistica di credito inesistente deve trarsi dall’art. 13 co. 5, D.Lgs. n. 471/1997 – ai sensi del quale “si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” –, in assenza di uno dei due requisiti indicati dalla norma il credito deve considerarsi “esistente” e la sua indebita compensazione integra la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 10-quater cit.
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