argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con ordinanza del 15 luglio 2024, n. 19362, la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’istituto dell’adesione al PVC. Nel caso di specie, all’esito di una verifica fiscale relativa agli anni 2004-2008, l’Ufficio consegnava il relativo PVC al contribuente, il quale aderiva con riferimento a tutte le annualità ex art. 5-bis, D.lgs. n. 218/1997. Successivamente, l’Agenzia: (i) con riferimento agli anni 2004-2007 procedeva alla trasmissione degli atti di definizione; (ii) con riferimento all’anno 2008, non trasmetteva alcun atto di definizione e, qualche anno dopo, notificava al contribuente l’avviso di accertamento. A parere dell’Ufficio, il contribuente non poteva prestare adesione per l’anno 2008, atteso che, all’epoca della notificazione del PVC, non erano ancora scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale annualità. Nella sentenza in commento, la Corte Suprema ha censurato l’operato dell’Ufficio, statuendo che: “in tema di accertamento con adesione di cui al DLgs. n. 218 del 1997, è lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell'Ufficio che, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d'imposta, proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all'emissione per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, di avviso di accertamento per l'originaria pretesa, sicché, in relazione al legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, è inesigibile la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti”
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