argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Circolare del 29 luglio 2024, n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al regime di partecipation exemption per società ed enti commerciali non residenti, disciplinato dall’art. 68, co. 2-bis, t.u.i.r., introdotto dall’art. 1, co. 59, L. n. 213/2023. In primo luogo, l’Agenzia ha chiarito che tale regime – in virtù del quale le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia concorrono alla formazione del reddito per il 5% del relativo ammontare al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 87, co. 1, lett. a), b), c) e d), t.u.i.r. – si applica esclusivamente a società ed enti non commerciali di cui all’art. 73, co. 1, lett. d), t.u.i.r., non residenti nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo, che: “1) siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e, quindi, non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci; 2) siano società, che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali”. In secondo luogo, l’Ufficio ha precisato che il regime in esame opera anche nei casi in cui la società o l’ente estero abbiano una stabile organizzazione italiana, a condizione che la partecipazione oggetto di cessione sia contabilmente e funzionalmente connessa all’entità non residente cui la stessa appartiene. Infine, con riferimento al requisito di cui alla lett. b) dell’art. 87, co. 1, t.u.i.r. (i.e. iscrizione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso), l’Agenzia ha evidenziato che occorre distinguere l’ipotesi in cui il cedente adotti i principi contabili internazionali da quella in cui il cedente rediga il bilancio in base ai principi contabili locali. Nel primo caso, si applica l’art. 85, co. 3-bis, t.u.i.r., per cui si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Nel secondo caso, invece, può considerarsi valida la classificazione delle partecipazioni in esso adottata, a condizione che il bilancio sia conforme alla Direttiva n. 2013/34/UE.
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