argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 25 luglio 2024, n. 20697, la sezione tributaria della Corte di Cassazione si è posta la questione se l’art. 7, D.L. n. 269/2023 (il quale ha introdotto la responsabilità diretta ed esclusiva delle società o enti con personalità giuridica in punto di sanzioni, in deroga al principio secondo cui la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione) sia compatibile con l’istituto del concorso di persone disciplinato dall’art. 9, D.Lgs. n. 472/1997. Secondo l’orientamento sino ad oggi maggioritario della giurisprudenza di legittimità, il disposto dell’art. 9 cit. non può costituire deroga all’art. 7 cit., ad esso successivo, con la conseguenza che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica devono ritenersi esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando l’illecito sia commesso da un terzo, non potendosi fondare un eventuale concorso di questi ultimi nella violazione fiscale, sul disposto di cui all’art. 9 cit. Contrariamente all’indirizzo giurisprudenziale appena richiamato, nella pronuncia segnalata la Corte ha statuito che l’istituto del concorso ben potrebbe operare nei confronti delle “persone fisiche che agiscano come soggetti esterni degli enti dotati di personalità giuridica” (come può essere un consulente o, nel caso di specie, un notaio), e ciò eminentemente sulla base della considerazione che la deroga al principio personalistico, scolpita nell’art. 7 cit., “deve intendersi necessariamente circoscritta alle persone fisiche titolari di un rapporto organico (di diritto o di fatto) all’ente contribuente e non passibile di interpretazione estensiva, data l’eccezionalità della norma, all’ipotesi del concorso di persone terze”.
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