Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

03/09/2024 - L’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, si applica anche ai casi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima del 29 giugno 2024 purché, a tale data, sia ancora pendente

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

L’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, si applica anche ai casi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima del 29 giugno 2024 purché, a tale data, sia ancora pendente il giudizio tributario Con sentenza del 3 settembre 2024, n. 23570, la Corte di Cassazione ha precisato che il nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000 – ai sensi del quale “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi” – si applica anche ai casi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima del 29 giugno 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 87/2024, introduttivo della norma in esame), purché, a tale data, sia ancora pendente il giudizio tributario relativo ai medesimi fatti, penalmente rilevanti, da cui il contribuente sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con formula assolutoria “piena”.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240903/snciv@s50@a2024@n23570@tO.clean.pdf