argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
L’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, si applica anche ai casi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima del 29 giugno 2024 purché, a tale data, sia ancora pendente il giudizio tributario – Con sentenza del 3 settembre 2024, n. 23570, la Corte di Cassazione ha precisato che il nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000 – ai sensi del quale “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi” – si applica anche ai casi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima del 29 giugno 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 87/2024, introduttivo della norma in esame), purché, a tale data, sia ancora pendente il giudizio tributario relativo ai medesimi fatti, penalmente rilevanti, da cui il contribuente sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con formula assolutoria “piena”.
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