argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
Il Tribunale di Padova ha ribadito che la regola di cui all’art. 2560, 2° co., c.c., «non si applica nei casi in cui il cessionario non è soggetto effettivamente diverso dal cedente». In particolare il Giudice ha affermato che la responsabilità per i debiti anteriori alla cessione è in capo al cessionario «a prescindere dalla loro risultanza nei libri contabili», qualora la compagine sociale della società cessionaria dell’azienda sia «pacificamente riconducibile alla stessa compagine sociale della cedente».
La sentenza del Tribunale di Padova del 21 maggio 2024 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/31479.pdf