argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO ANTITRUST e IP
Con Risposta a istanza di interpello del 24 giugno 2024, n. 141, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cedente/prestatore può agire in rivalsa nei confronti del cessionario/committente ai sensi dell’art. 60, co. 7, d.P.R. n. 633/1972 (c.d. rivalsa da accertamento) anche qualora l’Iva accertata sia stata pagata dal primo a seguito della rottamazione dei ruoli ex L. n. 197/2022. Nell’ipotesi in cui il cedente abbia optato per il pagamento degli importi dovuti ai fini della definizione mediante versamento rateale, “occorrerà attendere l'efficacia della definizione stessa, e, pertanto, la rivalsa dell'IVA potrà essere esercitata soltanto a seguito del completo versamento degli importi dovuti”. Il cessionario/committente potrà, a sua volta, esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta addebitatagli in rivalsa, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitatagli in rivalsa.
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