argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Risposta a istanza di interpello del 24 giugno 2024, n. 140, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Superbonus, precisando che “la fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data, si ha per tempestivamente emessa […] Laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto in fattura) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell'operazione […] ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato”.
Il documento è reperibile al seguente link: