argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 13 giugno 2024, n. 16493, la Corte di Cassazione – dopo aver richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui hanno natura sostanziale “le norme che […] consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove” – ha statuito che la norma sancita dal “nuovo” art. 7, co. 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992, in materia di onere della prova nel processo tributario, ha natura sostanziale. Da ciò discende che tale disposizione non ha efficacia retroattiva e si applica ai soli giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della L. n. 130/2022 che l’ha introdotta.
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