argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 12 giugno 2024, n. 16285, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell’IVA, salvo che AE non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato”. Invero, la SGR è il soggetto passivo dell’imposta sotto il profilo meramente formale, mentre sotto il profilo sostanziale a rispondere dell’imposta è il fondo comune con il proprio patrimonio autonomo, distinto da quello di SGR.
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