Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

20/11/2017 - Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di società cancellata

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto in forza del quale, «in caso di società già cancellata dal Registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, 3° co., L.F.» – così come risultante all’esito delle modifiche apportate dall’art. 17 D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012 – «all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al Registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal Registro delle imprese».

Inoltre, non lede il diritto di difesa «la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso», atteso che nel processo per la dichiarazione di fallimento non occorre siano «necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento», gravando sul debitore «l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti». A diversa conclusione, tuttavia, si perviene qualora «il debitore deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l’istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata».            

Cass., 6 novembre 2017, n. 26276