argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 21 maggio 2024, n. 14102, la Corte di Cassazione – sulla scorta della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di operazioni “soggettivamente inesistenti” (cfr. ex multis, C.G.U.E., 1 dicembre 2022, “Aquila Part Prod Com”, C‑512/21, punto 52; C.G.U.E., 9 gennaio 2023, “A.T.S. 2003”, C‑289/22, punto 70) – ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell’esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l’amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare”.
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