Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

12/05/2024 - Cessione d’azienda: responsabilità derivante dal trasferimento dei contratti a prestazione continuativa e periodica in corso

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Suprema Corte ha affermato che, in caso di cessione d’azienda, la regola posta dall’art. 2558, 1° co., c.c. – in virtù del quale l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale – «è applicabile soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti».

Per converso non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell’art. 2560 c.c., «sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte» per cui, invece, risponde l’alienante.

La previsione dettata dall’art. 2560, 1° co., c.c. – «concernente la permanente responsabilità dell’alienante in ordine ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda maturati anteriormente al trasferimento» – è completata nel 2° co., il quale «cumula alla responsabilità del cedente anche quella del cessionario, sempre che il debito risulti dai libri contabili obbligatori».

L’ordinanza della Corte di Cassazione del 23 aprile 2024, n. 10902, è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/31330.pdf