Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

08/05/2024 - La base imponibile IVA di un conferimento di immobili in società deve essere determinata in base al valore di emissione delle azioni attribuite

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con sentenza dell’8 maggio 2024, causa C-241/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che la base imponibile di un conferimento di immobili da parte di una prima società nel capitale di una seconda società, in cambio di azioni di quest’ultima, deve essere determinata in funzione del valore di emissione di tali azioni qualora tali società abbiano pattuito che il corrispettivo di tale conferimento sarà costituito da detto valore di emissione. Invero, “dalla formulazione dell'articolo 73 della direttiva IVA risulta che la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. […] Tale corrispettivo non deve necessariamente essere in denaro. Infatti, i contratti di permuta, nei quali il corrispettivo è per definizione in natura, e le operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro sono, dal punto di vista economico e commerciale, due situazioni identiche sotto il profilo della direttiva IVA. Pertanto, il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi o in una cessione di beni e costituirne la base imponibile ai sensi dell'articolo 73 di tale direttiva. […] Tuttavia, è necessario che la cessione di beni o la prestazione di servizi sia effettuata a titolo oneroso, vale a dire che esista un nesso diretto tra i beni o le prestazioni scambiati e che il valore del bene o della prestazione fornita in cambio possa essere espresso in denaro”.

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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285826&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2340649