<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

30/04/2024 - Nel processo tributario con pluralità di parti, in ipotesi di cause scindibili, non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti presenti nel giudizio di primo

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Nel processo tributario con pluralità di parti, in ipotesi di cause scindibili, non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti presenti nel giudizio di primo grado

Con sentenza n. 11676, del 30 aprile 2024, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che l’art. 53, co. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel punto in cui stabilisce che il ricorso in appello è proposto nei confronti di “tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado”, non trova applicazione nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno. In tali ipotesi, l’appellato che intenda impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado non convenuta dall’appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l’appello mediante notifica nel termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all’impugnazione.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/11676_04_2024_civ_noindex.pdf