argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Forlì ha ritenuto – anche se «in assenza di una chiara e specifica previsione normativa e del formarsi di opposti orientamenti interpretativi circa l’applicabilità o meno delle misure protettive di cui agli artt. 54 e 55 c.c.i.i. al concordato semplificato» – di dover aderire alla tesi favorevole all’applicazione.
Invero, benché l’art. 25-sexies c.c.i.i. non rinvii all’art. 54 c.c.i.i. e l’art. 54 c.c.i.i. non richiami espressamente il concordato semplificato, «la sua inclusione tra i procedimenti per i quali è possibile avere accesso alle misure protettive e cautelari può essere ricavata da un’interpretazione sistematica»: come rilevato dal Tribunale, anche il concordato semplificato rientra tra gli strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza, come si evince dall’art. 2 lett. m-bis), c.c.i.i., che, nel definire gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, include anche le procedure volte «alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere precedute dalla composizione negoziata della crisi», così riferendosi chiaramente anche al concordato semplificato.
Il decreto del Tribunale di Forlì del 28 marzo 2024 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/31012.pdf