argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza resa nel procedimento C-509/22, depositata il giorno 18 aprile 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in merito all’interpretazione dell’art. 7, § 4 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio Europeo relativa alla disciplina delle accise, per il quale non si considera immissione in consumo “la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore”. A tal proposito la Corte chiarisce che per “caso fortuito” deve intendersi una fattispecie riferita a circostanze estranee a colui che le invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. In tale senso, è incompatibile con la direttiva la norma nazionale (art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 504 del 1995) che equipari al caso fortuito tutte le ipotesi di distruzione imputabili alla “colpa non grave” dell’operatore.
Ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2008/118, è comunque esclusa l’ipotesi di immissione in consumo in caso di distruzione avvenuta nell’ambito di operazione autorizzata delle autorità competenti dello Stato membro.
Il documento è reperibile al seguenti link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022CJ0509&qid=1713779260726