argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con ordinanza 16 aprile 2024, n. 10232, la Corte di Cassazione ha ribadito che il litisconsorzio necessario tra società e soci di società di persone trova applicazione solo ove la controversia riguardi la determinazione del reddito della società, mentre si applica tra i soli soci ove la controversia riguardi la ripartizione del reddito tra i titolari delle quote. Per contro, il litisconsorzio necessario non trova applicazione ove, come nel caso oggetto della sentenza, la controversia verta su un errore dichiarativo commesso dal singolo socio con riguardo alla propria quota di partecipazione. In tale ipotesi, infatti, il principio dell’unitarietà dell’accertamento viene derogato in ragione della natura personale del thema decidendum, che non richiede di estendere la controversia ad altri soggetti.
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