argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposta ad interpello n. 84 del 29 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha considerato abusiva l'operazione di fusione di tre società di gestione immobiliare con identica dotazione patrimoniale e partecipate in parti uguali da tre persone fisiche, seguite da scissione asimmetrica. Con l'operazione descritta, i tre soci intendevano continuare l'attività imprenditoriale separatamente, attribuendo a ciascuno la titolarità esclusiva delle partecipazioni di una delle tre società risultanti dalla scissione. Sul presupposto dell'identità della dotazione patrimoniale delle società fuse con quella delle società risultanti, l'Agenzia ha escluso la sostanza economica dell'operazione (anche solo riorganizzativa), al contempo individuando un essenziale vantaggio fiscale nel risparmio d'imposta derivante dal ricorso a due operazioni fiscalmente neutrali (fusione e scissione) a fronte della possibilità di perseguire il medesimo risultato con un trasferimento realizzativo di partecipazioni tra i soci. In ultimo, la diversità di vedute circa la gestione delle società non rappresenterebbe una valida ragione extrafiscale, non integrando, di conseguenza, l'esimente di cui al terzo comma dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
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