argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
In caso di donazione “modale”, la qualificazione in capo al terzo beneficiario della somma ottenuta da parte del donatario in adempimento dell’onere imposto dal donante dipende dall’animus di quest’ultimo
Con ordinanza 4 aprile 2024 n. 8875, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sul trattamento fiscale della somma corrisposta dal donatario al terzo beneficiario in adempimento di un onere (o modus) imposto dal donante. In particolare, la Corte ha chiarito l'irrilevanza della natura obbligatoria dell'onere gravante sul donatario ai fini della posizione del terzo beneficiario. In particolare, la Corte ha chiarito l'irrilevanza della natura obbligatoria dell'onere gravante sul donatario ai fini della posizione del terzo beneficiario, ben potendo la donazione modale configurare una sostanziale "doppia donazione, una eseguita a favore del donatario e l'altra eseguita a favore del beneficiario dell'onere". Elemento determinante ai fini della qualificazione della somma corrisposta a titolo di assolvimento dell'onere è, dunque, la causa dell’onere imposto dal donante.
Il documento è reperibile al seguente link:
https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240404/snciv@s50@a2024@n08875@tO.clean.pdf