Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

02/03/2024 - Omologa del concordato preventivo: i presupposti

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Napoli ha statuito che l’art. 112, 2° co., c.c.i.i. – nel distinguere il concordato liquidatorio da quello in continuità aziendale ‒ prevede che «nel concordato preventivo in continuità aziendale il tribunale possa omologare la proposta presentata dal debitore e su richiesta dello stesso», anche ove ci siano una o più classi contrarie, ma solo qualora ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti: a) il valore di liquidazione venga distribuito in ottemperanza alla graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito cosicché «i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento pari a quello delle classi dello stesso grado inferiore», fermo restando quanto previsto ex art. 84, 7° co., c.c.i.i.; c) nessun creditore ottenga più dell’importo del proprio credito; d) la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, «purché almeno sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta sia approvata da almeno una classe dei creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione».

Il Tribunale rileva, inoltre, che questa impostazione si uniforma a quanto previsto dall’art. 11 della Direttiva (UE) 2019/1023.

La pronuncia del Tribunale di Napoli del 21 febbraio 2024 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/30727.pdf