argomento: Focus on South-East Asia - DIRITTO TRIBUTARIO
La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 147/2015, non esclude l’applicabilità del valore normale ex art. 9 del t.u.i.r., in funzione antielusiva e rettificativa alle operazioni infragruppo domestiche – Con sentenza del 5 marzo 2024, n. 5859, la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in tema di operazioni domestiche infragruppo. Nel caso in esame, una società parte di un gruppo aveva effettuato delle vendite in favore di una consorella beneficiaria dell’allora vigente regime di vantaggio per il Mezzogiorno d’Italia, applicando un ricarico che – a parere dell’Agenzia – risultava stabilito al solo scopo di aumentare i profitti della società acquirente. L’Ufficio aveva accertato la società venditrice non sulla base dell’art. 110, co. 7, t.u.i.r., contenente la disciplina del transfer pricing, ma facendo leva sull’art. 9, co. 3, del t.u.i.r., che definisce il valore normale ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito. E ciò sulla scorta della norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 147/2015, secondo cui la disciplina del transfer pricing non si applica alle operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato. Nella pronuncia in commento, la Corte Suprema ha chiarito che la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5, co. 2, cit., è intervenuta esclusivamente sull’art. 110, co. 7, t.u.i.r, e non anche sull’art. 9 cit. Pertanto, con riferimento alle operazioni infragruppo interne, l’Amministrazione può fondatamente basare i propri accertamenti antielusivi sull’art. 9 cit., che assume funzione rettificativa di corrispettivi o costi ad esso non allineati, non trovando applicazione la rettifica “automatica” di cui all’art. 110 cit. In particolare, l’Ufficio dovrà dimostrare l’antieconomicità dell’operazione e la sua difformità (a ribasso) dal valore normale. Il contribuente, invece, potrà dimostrare la conformità ai criteri dell’art. 9 cit., nonché dimostrare che il pregiudizio subito dalla società che ha posto in essere operazioni antieconomiche sia compensato dell’interesse del gruppo cui essa partecipa.
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