Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

07/03/2024 - Le società qualificate come “non operative” ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994 non perdono la qualifica di soggetto passivo IVA né il diritto alla detrazione

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con sentenza del 7 marzo 2024, relativa alla causa C-341/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito l’incompatibilità del comma 4 dell’art. 30 della L. n. 724/1994 con la direttiva 2006/112/Ce nella parte in cui, al ricorrere della qualificazione della società come “non operativa” per tre esercizi consecutivi, viene ad essa definitivamente negato il diritto alla detrazione dell’IVA. La norma interna, nella sua formulazione ratione temporis vigente, stabiliva la presunzione di non operatività della società che avesse conseguito ricavi inferiori alla soglia di reddito individuata dalla disposizione stessa sulla base della dotazione patrimoniale della società. Tale qualificazione determinava l’esclusione della rimborsabilità, dell’utilizzo in compensazione e della cessione del credito IVA risultante dalla dichiarazione, consentendo il solo “riporto verticale” a scomputo dell’IVA a debito degli esercizi successivi. Tuttavia, se per tre esercizi consecutivi la società non operativa avesse realizzato operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo inferiore alla soglia prevista dalla norma interna ai fini della qualificazione della società come non operativa, il diritto alla detrazione sarebbe stato definitivamente negato, di fatto sottraendo alla società la sua soggettività passiva IVA e lasciandola incisa dal tributo. Nella pronuncia in esame, la Corte di Giustizia ha stabilito che la soggettività passiva IVA non può essere determinata sulla base di parametri quantitativi ma, in piana applicazione dell’art. 9, par. 1 della direttiva, sulla base dello svolgimento di un’attività economica, a prescindere dai risultati conseguiti. Non potendosi negare la soggettività passiva IVA della società di comodo, non può negarsi alle medesime neppure il diritto di detrazione che, ove ricorra, “non può essere soggetto a limitazione”, salve ipotesi di frode o abuso.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CC0341