argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 12 marzo 2024, n. 6477, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che il ricorso in Cassazione nativo digitale non sottoscritto digitalmente dal difensore è valido qualora dall’attestazione di conformità sottoscritta si desuma la inequivoca paternità dell’atto. In ispecie, le Sezioni Unite – in relazione ad un caso in cui il ricorso per cassazione, redatto digitalmente e notificato a mezzo p.e.c., era privo della firma digitale dell’avvocato dello Stato incaricato dall’Ufficio – ha chiarito che “la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella pec dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il deposito della copia di esso in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato, rappresentano elementi univoci da cui desumere la paternità dell'atto, rimanendo così superato l'eccepito vizio in ordine alla mancata sottoscrizione digitale dell'originale informatico del ricorso”.
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