argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
L’art. 2475-ter c.c., nell’ambito della disciplina delle s.r.l. – a differenza di quanto previsto ex art. 2391 c.c. per le s.p.a. – «non prevede doveri di informazione e/o di astensione a carico degli amministratori in conflitto di interessi, né introduce l’obbligo di motivazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, né prevede espressamente la responsabilità di quest’ultimo per le condotte abusive che abbiano provocato danni alla società».
Non vi sono, pertanto, regole di condotta che «consentano l’emersione delle situazioni di conflitto rilevanti e la loro “gestione” endosocietaria al fine di scongiurare comportamenti abusivi degli amministratori».
Tuttavia, «il comportamento dell’amministratore che agisce in conflitto di interessi deve ritenersi sindacabile sotto il profilo della violazione del generale dovere di correttezza cui egli è tenuto nel rapporto con la società», essendo «pacifico» che la disciplina del conflitto di interessi, per un verso, «individua una regola fondamentale di corporate governance posta a presidio dell’interesse sociale» e, per altro verso, «assolve una genuina funzione di natura causale, orientando la condotta degli amministratori al perseguimento dello scopo per il quale il potere di gestione è attribuito».
La pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 22 gennaio 2024 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: