Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

13/02/2024 - Scissione parziale: responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2506-quater c.c.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Corte di Cassazione ha statuito che si configura la c.d. solidarietà dipendente qualora la posizione della società costituita a seguito della scissione parziale non sia di mera solidarietà passiva, ma di dipendenza in forza di quanto dispone l’art. 2506-quater, 3° co., c.c., ove si prevede che «ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico».

Tale disposizione normativa, per la Cassazione, «subordina la facoltà di agire del creditore verso ciascuna società partecipante alla scissione alla circostanza che i crediti siano rimasti non soddisfatti dalla società cui fanno carico all’esito della scissione stessa», così configurando tra le società partecipanti alla scissione «un vincolo di solidarietà non pura, ma sussidiaria caratterizzata dal semplice beneficium ordinis che presuppone la verifica dell’inadempimento della società cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione».

L’ordinanza della Corte di Cassazione del 25 gennaio 2024, n. 2457, è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/30670.pdf