argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposte a istanza d’interpello nn. 39, 40 e 41 del 9 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa del “Patent Box”. In particolare, con la risposta n. 39 l’Agenzia ha chiarito che il contribuente non può recuperare il beneficio concordato con l’Ufficio, ma non fruito, in relazione a periodi d'imposta per i quali sono decorsi i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore. Con la risposta n. 40, invece, è stato chiarito che il criterio di spettanza del beneficio è individuabile nella sopportazione del rischio dell’investimento, cosicché – in deroga a quanto previsto nel punto 4.1 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022, n. 48243, secondo cui sono irrilevanti i c.d. costi infragruppo – il beneficio del “Patent Box” spetta alle società consorziate nell’ipotesi in cui il consorzio, che operi con meccanismo del riaddebito dei costi, sia lo strumento mediante il quale vengono svolte in comune le attività di ricerca e sviluppo. Infine, con la risposta n. 41 è stato chiarito che, in caso di modifica di un precedente accordo di ruling, il contribuente può fruire dell’agevolazione tramite l’indicazione del nuovo valore del beneficio nella dichiarazione relativa all’esercizio in cui viene concluso il nuovo accordo o, alternativamente, presentando tante dichiarazioni integrative a favore quanti sono i periodi d’imposta in relazione ai quali sono stati modificati i termini dell’accordo.
I documenti sono reperibili ai seguenti link: