Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

09/02/2024 - Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria non può accertare induttivamente la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda sol

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria non può accertare induttivamente la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro – Con sentenza del 9 febbraio 2024, n. 3725, , la Corte di Cassazione – in continuità con la più recente giurisprudenza di legittimità – ha ribadito che, così come sancito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 147/2015, “gli articoli 58, 68, 85 e 86 Tuir si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro”. Ne consegue che il valore rideterminato in sede di accertamento con adesione con riferimento all’imposta di registro non è di per sé sufficiente a fondare induttivamente la rideterminazione del valore dell’operazione anche ai fini delle imposte dirette, ribaltando sul contribuente l’onere della prova di un diverso e inferiore valore. Al contrario, l’Ufficio dovrà individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.